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Roma, 22 settembre
2014
Circolare n. 166/2014
Oggetto: Autotrasporto – Incentivi
per acquisto autoveicoli ecologici e semirimorchi per l’intermodalità –
Scadenza del 30 novembre 2014 - D.M. 3.7.2014, su G.U. n.218 del 19.9.2014.
Fino al 30 novembre
prossimo sono aperti i termini per la presentazione da parte delle imprese di
autotrasporto in conto terzi delle domande per gli incentivi all’acquisto di
veicoli; la misura ha una dotazione finanziaria complessiva di 15 milioni di
euro. Le domande verranno messe in graduatoria secondo l’ordine di arrivo.
Soggetti beneficiari: Possono
presentare domanda di incentivo le imprese di qualsiasi dimensione in regola
con i requisiti e l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale; sono ammesse
anche le domande da parte di consorzi e cooperative.
Autoveicoli e semirimorchi incentivabili: I benefici sono
applicabili agli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli
nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci a trazione alternativa a gas
naturale o biometano di peso da 3,5 a 7 tonnellate, ovvero pari o superiore a
16 tonnellate. Sono inoltre incentivabili gli acquisti, anche mediante
locazione finanziaria, di semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-% e per il trasporto
combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO.  Sono esclusi dal beneficio i veicoli
immatricolati all’estero. I veicoli acquistati con l’incentivo devono rimanere
nella disponibilità del beneficiario fino al 31 dicembre 2017, pena la revoca
dell’agevolazione.
Misura degli incentivi: L’importo
dell’incentivo (contributi a fondo perduto) è pari a 2.400 euro per gli
autoveicoli da 3,5 a 7 tonnellate, mentre per gli autoveicoli di peso pari o
superiore a 16 tonnellate, l’incentivo è pari a 9.200 euro. Relativamente ai
semirimorchi l’incentivo è pari al 20 per cento dell’intero costo di
acquisizione con un tetto massimo di 4.500 euro; qualora contestualmente
all’acquisizione del semirimorchio si rottami un rimorchio o semirimorchio con
oltre 10 anni di età, ovvero qualora il semirimorchio acquistato sia dotato di
pneumatici che consentono l’efficienza energetica (classe C3, efficienza energetica
da A ad E, dotati di TPMS), l’incentivo è pari al 25 per cento del costo di
acquisizione, con un massimo di 6.000 euro. L’importo massimo ammissibile per
singola impresa non può superare 500 mila euro; tale soglia potrà essere
superata solo in caso di accertata disponibilità delle risorse rispetto alle
richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
Maggiorazione per le P.M.I: Le piccole e medie
imprese (meno di 250 addetti e fatturato annuo fino a 50 milioni di euro) possono
chiedere una maggiorazione del 10 per cento dell’incentivo.
Tempistica degli acquisti: Sono
incentivabili solo gli acquisti avviati a partire dal 19 settembre 2014 (data
di pubblicazione sulla G.U. del decreto in oggetto) e conclusi entro il 31
maggio 2015. Gli acquisti di veicoli non omologati alla data del 19 settembre
possono essere conclusi entro il 30 novembre 2015.
Presentazione delle domande: Le domande vanno
presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2014 tramite
raccomandata A.R. o a mano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione Generale per il trasporto
stradale e per l’intermodalità, via Giuseppe Caraci 36 – 00157 Roma. Deve
essere utilizzato esclusivamente il modulo predisposto dal Ministero riepiendo
a pena di nullità tutti i campi e corredandolo con tutta la documentazione
prevista. Alla domanda deve essere allegata copia del contratto di acquisizione
da cui risulti anche il prezzo pattuito; l’ammissibilità al contributo è
subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto perfezionamento dell’acquisto.
| Daniela Dringoli | Allegato
  uno | 
| Responsabile di
  Area | D/d | 
|  |  | 
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  totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
  alla Confetra. | |
GU n.218 del 19-9-2014
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 3 luglio 2014 
Modalita' operative di
erogazione dei contributi finanziari a 
favore
dell'ammodernamento  delle 
dotazioni  capitali  delle  
imprese   di
autotrasporto finalizzato
alla tutela ambientale. 
                  IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
                             
Decreta: 
 
                               Art. 1 
                 Finalita' e ambito di
applicazione 
  1.  Le 
disposizioni   del   presente  
decreto   disciplinano   la
ripartizione e le modalita' di erogazione delle risorse  finanziarie,
nel limite di spesa pari a 15 milioni di euro,  di 
cui  all'art.  1,
comma 1, lettera d), del decreto interministeriale prot. 224
in  data
20 maggio  2014,  destinate 
agli  investimenti  ed 
alle  iniziative
imprenditoriali come di seguito specificati. 
    a)  Acquisizione 
anche  mediante   locazione  
finanziaria,   di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti  al 
trasporto  di  merci 
di
massa complessiva a pieno carico da 3,5 a  7 
tonnellate  a  trazione
alternativa a gas naturale o biometano. 
    b)  Acquisizione 
anche  mediante   locazione  
finanziaria,   di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti  al 
trasporto  di  merci 
di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16  tonnellate 
a
trazione alternativa a gas naturale o biometano. 
    c)  Acquisizione, 
anche  mediante  locazione  
finanziaria,   di
semirimorchi,  nuovi  di 
fabbrica,  per   il  
trasporto   combinato
ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per  il 
trasporto
combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti  alla 
normativa
IMO; 
  2. I beni di cui al
punto 1 non possono essere  alienati  e 
devono
rimanere nella disponibilita' del beneficiario del contributo
fino al
31 Dicembre 2017. Non si 
potra'  pertanto  procedere 
al  cambio  di
intestazione di detti veicoli e a tal  fine 
il  Dipartimento  per  i
trasporti, la 
navigazione,  gli  affari 
generali  ed  il 
personale
provvede alle necessarie procedure presso il Centro elaborazione
dati
della motorizzazione. 
  3. I beni di cui
all'art. 1, lettera c) devono essere destinati 
in
via prevalente al trasporto combinato. L'Amministrazione a  tal 
fine
procedera'  con  controlli 
a  campione  e  
potra'   richiedere   ai
beneficiari, per tutta la durata del periodo  di 
inalienabilita'  di
cui  al  comma 
precedente,  di  fornire 
documentazione  idonea  per
comprovare tale utilizzo. 
  4. La misura
d'incentivazione di cui al presente 
decreto  rispetta
le  condizioni  previste 
in  via  generale 
dal  Regolamento   della
Commissione europea in materia di esenzione che consente  agli 
Stati
membri di mettere in atto regimi di aiuti alle proprie
imprese  senza
dover attendere l'approvazione preventiva della Commissione
europea; 
  5. I contributi sono
erogabili fino ad  esaurimento  delle 
risorse
disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel
caso di
accertata disponibilita' di risorse utilizzabili.  Il 
raggiungimento
di detto limite sara' verificato dall'Amministrazione, avuto
riguardo
alla  somma  degli 
importi  richiesti  nelle 
domande  pervenute,  e
comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del
Ministero.
Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse oltre
quella
data  o  comunque 
a  risorse  esaurite, 
ne'  sara'  dovuta  
alcuna
comunicazione individuale a tale riguardo. 
                               Art. 2 
         Beneficiari, costi ammissibili e
intensita' d'aiuto 
  1  Beneficiari 
della  presente  misura 
d'incentivazione  sono  le
imprese di autotrasporto di merci, di  qualsiasi 
dimensione,  attive
sul territorio italiano, in regola con i requisiti di  iscrizione 
al
Registro elettronico nazionale e all'Albo degli
autotrasportatori  di
cose per conto di terzi. 
  2. Relativamente agli
investimenti di  cui  all'art. 
1,  comma  1,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili
esclusivamente le
acquisizioni, anche 
mediante  locazione  finanziaria, 
di  automezzi
industriali pesanti, di massa complessiva a pieno  carico 
da  a  3,5
tonnellate a 7 tonnellate a trazione alternativa  a 
gas  naturale  o
biometano, avviati a partire dalla data di pubblicazione del
presente
decreto e conclusi entro il 31 maggio 2015 corrispondente  a 
6  mesi
dalla scadenza del termine per presentare la domanda. Il  termine 
di
conclusione degli investimenti e' fissato al 30 novembre
2015  per 
i
soli veicoli non dotati di omologazione alla  data 
di  pubblicazione
del presente decreto. La concessione del  contributo 
e'  subordinata
alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia
avvenuta
in Italia fra la data di pubblicazione del  presente 
decreto  ed  il
termine stabilito per la conclusione dell'investimento. 
  Salvo quanto previsto al
comma 5, l'importo del contributo e' 
pari
ad € 2.400,00, calcolato nella misura di circa il 40% del
valore  del
sovra-costo rispetto alla 
produzione  di  veicoli 
ad  alimentazione
diesel, ai sensi del Regolamento della Commissione europea in
materia
di esenzione di cui alle premesse. 
  3. Relativamente agli
investimenti di  cui  all'art. 
1,  comma  1,
lettera b), del presente decreto, sono finanziabili
esclusivamente le
acquisizioni, anche 
mediante  locazione  finanziaria, 
di  automezzi
industriali pesanti, di massa 
complessiva  a  pieno 
carico  pari  o
superiore a 16 tonnellate a trazione alternativa  a 
gas  naturale  o
biometano, avviati a partire dalla data di pubblicazione del
presente
decreto e conclusi entro il 31 maggio 2015 corrispondente  a 
6  mesi
dalla scadenza del termine per presentare la domanda. Il  termine 
di
conclusione degli investimenti e' fissato al 30 novembre
2015  per 
i
soli veicoli non dotati di omologazione alla  data 
di  pubblicazione
del presente decreto. La concessione del  contributo 
e'  subordinata
alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia
avvenuta
in Italia fra la data di pubblicazione del  presente 
decreto  ed  il
termine stabilito per la conclusione dell'investimento. 
  Salvo quanto previsto al
comma 5, l'importo del contributo e' 
pari
ad € 9.200,00, calcolato nella misura di circa il 40% del
valore  del
sovra-costo rispetto alla 
produzione  di  veicoli 
ad  alimentazione
diesel, ai sensi del Regolamento della Commissione europea in
materia
di esenzione di cui alle premesse. 
  4. Relativamente
agli  interventi  di 
cui  all'art.  1, 
comma  1,
lettera c), del presente decreto, sono finanziabili gli  investimenti
sostenuti soltanto nella misura in cui  consentono 
di  innalzare  il
livello di tutela ambientale. Ai fini  della 
definizione  dei  costi
ammissibili  si  tiene 
conto  che  in 
uno  scenario  caratterizzato
dall'assenza di incentivi e di norme comunitarie che  fissano 
soglie
anti-inquinamento, 
le  imprese  non 
si  sarebbero   determinate  
a
sostenere tali costi. L'intensita'  d'aiuto 
e'  determinata  al  20%
dell'intero costo di acquisizione, con tetto massimo  del 
contributo
pari a € 4.500,00, salvo quanto previsto al comma 5. Tale  contributo
e' aumentato al 25% del costo, con tetto massimo pari  a 
€  6.000,00
ove ricorra almeno uno dei seguenti casi: 
    • il nuovo mezzo
sia  dotato  di 
Pneumatici  di  classe 
C3  con
coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8,0kg/g
(classe
di efficienza energetica da A ad E di rolling resistance),
dotati  di
Tyre Pressure Monitoring
System (TPMS); 
    •
contestualmente con l'acquisizione 
vi  sia  radiazione 
di  un
rimorchio o semirimorchio con piu' di 10 anni di eta'. La  radiazione
(ovvero la dichiarazione del demolitore di impegnarsi a  richiederla)
dovra' essere di data 
successiva  rispetto  alla 
pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  Gli investimenti sono
finanziabili purche' avviati a partire 
dalla
data di pubblicazione del presente decreto e  conclusi 
entro  il  31
maggio 2015, corrispondente a 6 mesi dalla scadenza del  termine 
per
presentare la domanda. La concessione del contributo  e' 
subordinata
alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia
avvenuta
in Italia fra la data di pubblicazione del  presente 
decreto  ed  il
termine stabilito per la conclusione dell'investimento. 
  5.  Le 
intensita'  d'aiuto  di 
cui  ai  commi  
precedenti   sono
maggiorate, ove gli interessati ne facciano richiesta nella  domanda,
del 10% in caso di piccole e medie imprese, secondo la
definizione di
cui alla normativa europea di riferimento. 
  6. In nessun caso
saranno prese in considerazione  le  acquisizioni
di veicoli - di cui ai commi precedenti -  effettuate 
all'estero  ed
ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in
Italia
a chilometri zero. 
  7. Al fine di garantire
che  la 
platea  dei  beneficiari 
presenti
sufficienti margini 
di  rappresentativita'  del 
settore,  l'importo
massimo ammissibile 
per  singola  impresa 
non  puo'  superare 
euro
500.000,00. Nel caso 
di  utilizzo  di 
tutti  i  fondi 
disponibili,
qualora  l'importo  superi 
tale  limite  viene  
ridotto   fino   al
raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia e'  derogabile 
solo
in  caso  di 
accertata  disponibilita'  delle 
risorse   finanziarie
rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili. 
                               Art. 3 
          Termini di proposizione delle domande
e requisiti 
  1. Possono proporre
domanda le imprese di autotrasporto, nonche' le
strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette  imprese,
costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I,  o 
del  libro  V,
titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed
iscritte
al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento  (CE) 
n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre
2009.
Le domande devono comunque contenere, a pena di  inammissibilita',  i
seguenti elementi: 
    a) ragione sociale
dell'impresa o del raggruppamento di imprese; 
    b) sede dell'impresa o del raggruppamento di
imprese; 
    c) legale
rappresentante dell'impresa  o  del 
raggruppamento  di
imprese; 
    d) codice fiscale; 
    e)  indirizzo 
del  legale  rappresentante  dell'impresa 
o   del
raggruppamento di imprese; 
    f)  firma 
del   legale   rappresentante   dell'impresa   o  
del
raggruppamento di imprese; 
    g) numero di
iscrizione al Registro elettronico nazionale; 
    h) iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato. 
  2. Ogni impresa, anche  se 
associata  ad  un 
consorzio  o  a  una
cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo. 
  3. Le domande per
accedere  ai  contributi 
devono  essere  redatte
utilizzando esclusivamente 
il  modulo  che 
si  allega,  come 
parte
integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a  pena 
di
nullita', tutti i campi di 
interesse  e  corredandole 
di  tutta  la
documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello
di  domanda
pubblicato  in  formato  
WORD   sul   sito  
del   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti, 
nella  sezione  "autotrasporto"  -
"contributi ed incentivi", e devono essere presentate,
esclusivamente
ad  avvenuto  avvio 
dell'investimento,  a  partire 
dalla  data   di
pubblicazione del presente decreto  nella 
Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, ed entro il termine perentorio del  30 
novembre
2014,  al  Ministero 
delle  infrastrutture   e  
dei   trasporti   -
Dipartimento dei 
trasporti  terrestri-  Direzione 
Generale  per  il
trasporto stradale e per l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci,
36  -
00157 Roma, tramite raccomandata con avviso  di 
ricevimento,  ovvero
mediante consegna a mano, presso la  stessa 
Direzione  generale.  In
tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione
generale
rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.  Verranno 
prese
in considerazione la data di spedizione della raccomandata o
la  data
di consegna a mano. 
  4.  Ai 
fini  della  proponibilita'  delle 
domande  gli  aspiranti
beneficiari, dovranno allegare, sempre a  pena 
di  inammissibilita',
copia del contratto di acquisizione dei beni  di 
cui  al  precedente
art. 2 - ferme rimanendo le condizioni ed i requisiti ivi
previsti  -
da cui risulti anche il prezzo pattuito per gli investimenti
previsti
nel contratto. 
  L'ammissibilita' del
contributo rimane  in  ogni 
caso  subordinata
alla dimostrazione dell'avvenuto 
perfezionamento 
dell'acquisizione,
nonche' dell'avvenuta immatricolazione  (ovvero 
della  presentazione
della  relativa  istanza,  
debitamente   protocollata,   all'Ufficio
motorizzazione civile competente) entro i termini stabiliti  all'art.
2, commi 2, 3 e 4. 
  Resta  fermo 
che,  anche  in 
caso  di  ammissibilita',   non  
e'
riconosciuto  in  favore 
dell'impresa  richiedente   l'importo  
del
preventivo di spesa 
come  risultante  dal 
contratto  allegato  alla
domanda,  che  verra' 
considerato  come  massimale, 
mentre  per  il
riconoscimento del contributo si procedera' alla verifica  dei 
costi
rendicontati. 
  5. Entro i termini
stabiliti all'art. 2, commi 2,  3  e 
4,  tenuto
conto di quanto previsto dall'art.  1, 
comma  5,  coloro 
che  hanno
presentato domanda nei termini di cui al comma 3 dovranno
presentare,
a pena di esclusione, con le stesse modalita'  indicate 
al  medesimo
comma 3, i necessari documenti comprovanti l'investimento
effettuato:
fatture comprovanti l'importo complessivo della  spesa 
sostenuta,  e
ogni altro documento che attesti le  caratteristiche  tecniche 
degli
investimenti effettuati. E' inoltre necessario indicare il
numero  di
targa del veicolo, rilasciata dall'UMC  competente, 
ovvero,  in  via
provvisoria, indicare il numero di  protocollo 
apposto  dall'Ufficio
motorizzazione civile sulla domanda di  immatricolazione  presentata,
ferma rimanendo la successiva comunicazione del rilascio
della  carta
di circolazione con indicazione del numero di targa. 
  6. Gli aspiranti
beneficiari  devono  comprovare 
il  possesso  dei
requisiti richiesti, oltre che con  il 
contratto  (obbligatoriamente
allegato  alla  domanda), 
con  l'indicazione  degli 
estremi   della
avvenuta immatricolazione presso l'UMC, nonche'  allegando 
specifica
dichiarazione  di  conformita'  
del   costruttore,   attestante  
la
rispondenza dell'investimento a quanto previsto dall'art. 2,
commi 2,
3 e 4. 
  Dalla
documentazione  prodotta  dovra' 
risultare  comunque  che  i
veicoli sono stati immatricolati per la prima volta  in 
Italia,  non
ammettendosi i casi di precedenti immatricolazioni all'estero di
beni
successivamente rivenduti in Italia. 
  Per quanto concerne la
prova della  contestuale  radiazione 
di  un
rimorchio o 
semirimorchio  con  piu' 
di  dieci  anni 
di  eta'  per
rottamazione o  per  esportazione, 
l'aspirante  beneficiario  dovra'
allegare la dichiarazione con la quale il  demolitore 
si  impegna  a
provvedere direttamente alla restituzione della targa e a  richiedere
la  cancellazione   del  
veicolo   presso   il  
Pubblico   registro
automobilistico (art. 46 
D.lgs.  22/97),  ovvero 
una  dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.  445/2000, 
con  la
quale attesta l'avvenuta radiazione del veicolo  per 
rottamazione  o
per esportazione. 
                               Art. 4 
                        Attivita' istruttoria 
  1.
L'Amministrazione,  avvalendosi  della 
Commissione  di  cui  al
successivo comma 6, provvede all'istruttoria delle domande
presentate
nei  termini  e 
della  documentazione  prodotta 
a  comprova   degli
investimenti effettuati ai sensi dell'art. 3,  comma 
4,  e,  qualora
sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, le
inserisce in
apposito elenco, secondo l'ordine di spedizione della domanda,
ovvero
di presentazione della domanda in caso di  consegna 
a  mano,  giusta
quanto  previsto  dall'art. 
3,  comma  2, 
e  ne  da' 
comunicazione
all'impresa  tramite   notifica  
del   relativo   provvedimento   di
ammissione. 
  2. La Commissione,
qualora in esito ad una prima fase 
istruttoria,
ravvisi 
incompletezza  della  documentazione  allegata 
all'istanza,
ovvero  lacune  comunque 
sanabili,  puo'  richiedere 
le   opportune
integrazioni agli interessati, fissando  un  termine  perentorio 
non
superiore a quindici giorni. Qualora entro  detto 
termine  l'impresa
medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto  riscontro 
non
sia  ritenuto  soddisfacente,  viene 
esclusa   dal   beneficio  
con
provvedimento motivato. 
  3.  Nel 
caso  l'attivita'  istruttoria 
riveli  la  mancanza  
dei
requisiti, l'Amministrazione 
esclude  l'impresa  dal 
beneficio  con
provvedimento motivato notificato all'impresa. 
  4. Le imprese utilmente
collocate nell'elenco di cui al  precedente
comma 1, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno
comprovare, a
pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva  dell'atto 
di
notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28  dicembre 
2000,
n.  445,  di 
non  rientrare  tra 
coloro  che  hanno  
ricevuto   e,
successivamente  non  rimborsato, 
ovvero  depositato  in 
un   conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o
incompatibili  dalla
Commissione europea. A tal fine, dovra' essere utilizzato  il 
modulo
che si allega, come parte integrante, al presente  decreto 
(allegato
2). 
  5. L'erogazione  dei 
contributi  avviene  in 
ogni  caso,  fino  a
concorrenza di 15 milioni di euro. 
  6.  Con 
decreto  dirigenziale e'  nominata 
la   Commissione   per
l'istruttoria delle domande 
presentate,  nell'ambito  del 
Ministero
delle  infrastrutture  e 
dei  trasporti,  composta 
dal  Presidente,
individuato tra i dirigenti 
di  II  fascia 
in  servizio  presso 
il
Dipartimento dei trasporti terrestri, e due  componenti, 
individuati
tra  il  personale 
di  area  C, 
in  servizio  presso 
il   medesimo
Dipartimento, 
nonche'  da  un 
funzionario  con   le  
funzioni   di
segretario. 
  7. La Commissione
procede  a  valutare 
le  istanze  presentate 
in
ragione della corrispondenza 
degli  investimenti  effettuati 
con  i
requisiti di cui agli articoli 1 e  2, 
in  funzione  della 
data  di
trasmissione delle domande come definita all'art. 3, comma 2. 
                               Art. 5 
                          Divieto di cumulo 
  1. Le imprese che, negli
anni 2014 e 2015, abbiano gia' beneficiato
o beneficino di contributi di 
importo  pari  o 
superiore  a  quanto
previsto nel presente decreto per l'acquisizione di  veicoli 
con  le
caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1, non potranno  fruire 
dei
contributi di cui al presente decreto. A tal  fine, 
i  soggetti  che
intendano beneficiare di tali contributi,  devono 
produrre  apposita
dichiarazione 
all'atto  della  presentazione 
della   documentazione
comprovante l'investimento effettuato. 
                               Art. 6 
                        Verifiche e controlli 
  1. E' fatta salva la
facolta' dell'Amministrazione di procedere con
ulteriori  accertamenti  in 
data   successiva   all'erogazione   del
contributo, e di procedere, in via di autotutela, con  l'annullamento
della  concessione  del 
contributo,  ove  in 
esito  alle  verifiche
effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione ai
controlli  di
cui all'art. 1, 
comma  3  o 
nelle  dichiarazioni  sostitutive 
rese
dall'acquirente, fatte salve le ulteriori conseguenze
previste  dalla
legge penale. 
  Il presente decreto e'
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale 
della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno 
stesso  della  sua
pubblicazione 
    Roma, 3 luglio 2014 
                                                   
Il Ministro: Lupi 
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela 
del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3249 
                                                             Allegato
uno



